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Divieto di circolazione mezzi pesanti Settembre 2017: ecco le date

divieto di circolazione

Il mese di Agosto si era chiuso con ben dieci date durante le quali i mezzi pesanti (cioè i mezzi con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate) erano interdetti dalla circolazione. Questo Settembre si annuncia più “clemente” con solo quattro date viziate dal divieto di circolazione.

divieto di circolazione

Le date

Domenica 3 settembre 2017 dalle 07:00 alle 22:00
Domenica 10 settembre 2017 dalle 07:00 alle 22:00
Domenica 17 settembre 2017 dalle 07:00 alle 22:00
Domenica 24 settembre 2017 dalle 07:00 alle 22:00

Vi ricordiamo che nei giorni e negli orari indicati vige il divieto di circolazione ed è severamente vietato circolare su strade e autostrade. Dal 2010 le pene e le sanzioni si sono anche inasprite. Vediamole nel dettaglio:

  1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
  2. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.

Qui sotto trovate una tabella riassuntiva di tutte le date del 2017.

ATTENZIONE: le date indicate nella tabella sono soggette a cambiamenti. Controllate sempre il nostro sito per  rimanere aggiornati.

GENNAIOFEBBRAIOMARZOAPRILEMAGGIOGIUGNO
1D Blocco MP 9-221M1M1S  1LBlocco MP9-221GBlocco MP16-22
2L2G2G2D Blocco MP 9-222M2VBlocco MP8-22
3M3V3V3L3M3S  
4M4S  4S  4M4G4D Blocco MP 7-22
5G5D Blocco MP 9-225D Blocco MP 9-225M5V5L
6VBlocco MP9-226L6L6G6S  6M
7S  7M7M7V7D Blocco MP 9-227M
8D Blocco MP 9-228M8M8S  8L8G
9L9G9G9D Blocco MP 9-229M9V
10M10V10V10L10M10S  
11M11S  11S  11M11G11D Blocco MP 7-22
12G12D Blocco MP 9-2212D Blocco MP 9-2212M12V12L
13V13L13L13G13S  13M
14S  14M14M14VBlocco MP14-2214D Blocco MP 9-2214M
15D Blocco MP 9-2215M15M15S Blocco MP 9-1615L15G
16L16G16G16D Blocco MP 9-2216M16V
17M17V17V17LBlocco MP9-2217M17S  
18M18S  18S  18M18G18D Blocco MP 7-22
19G19D Blocco MP 9-2219D Blocco MP 9-2219M19V19L
20V20L20L20G20S  20M
21S  21M21M21V21D Blocco MP 9-2221M
22D Blocco MP 9-2222M22M22S  22L22G
23L23G23G23D Blocco MP 9-2223M23V
24M24V24V24L24M24S  
25M25S  25S  25MBlocco MP9-2225G25D Blocco MP 7-22
26G26D Blocco MP 9-2226D Blocco MP 9-2226M26V26L
27V27L27L27G27S  27M
28S  28M28M28V28D Blocco MP 9-2228M
29D Blocco MP 9-2229M29S  29L29G
30L30G30D Blocco MP 9-2230M30V
31M31V31M
LUGLIOAGOSTOSETTEMBREOTTOBRENOVEMBREDICEMBRE
1S Blocco 8-161M1V1D Blocco 9-221MBlocco9-221V
2D Blocco 7-222M2S  2L2G2S  
3L3G3D Blocco 7-223M3V3D Blocco 9-22
4M4VBlocco14-224L4M4S  4L
5M5S Blocco 8-225M5G5D Blocco 9-225M
6G6D Blocco 7-226M6V6L6M
7V7L7G7S  7M7G
8S Blocco 8-168M8V8D Blocco 9-228M8VBlocco9-22
9D Blocco 7-229M9S  9L9G9S  
10L10G10D Blocco 7-2210M10V10D Blocco 9-22
11M11V11L11M11S  11L
12M12S Blocco 8-2212M12G12D Blocco 9-2212M
13G13D Blocco 7-2213M13V13L13M
14V14L14G14S  14M14G
15S Blocco 8-1615MBlocco8-2215V15D Blocco 9-2215M15V
16D Blocco 7-2216M16S  16L16G16S  
17L17G17D Blocco 7-2217M17V17D Blocco 9-22
18M18V18L18M18S  18L
19M19S Blocco 8-1619M19G19D Blocco 9-2219M
20G20D Blocco 7-2220M20V20L20M
21V21L21G21S  21M21G
22S Blocco 8-1622M22V22D Blocco 9-2222M22V
23D Blocco 7-2223M23S  23L23G23S Blocco 8-14
24L24G24D Blocco 7-2224M24V24D Blocco 9-22
25M25V25L25M25S  25LBlocco9-22
26M26S Blocco 8-1626M26G26D Blocco 9-2226MBlocco9-22
27G27D Blocco 7-2227M27V27L27M
28VBlocco16-2228L28G28S  28M28G
29S Blocco 8-2229M29V29D Blocco 9-2229M29V
30D Blocco 7-2230M30S  30L30G30S  
31L31G31M31D Blocco 9-22

Le deroghe

1. Nel caso in cui il trattore dotato di semirimorchio non sia adibito al carico si va a vedere sulla carta di circolazione la tara dello stesso. Solo nel caso in cui il semirimorchio sia stato sganciato in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, il trattore non deve sottostare al blocco della circolazione. Purché ci sia la documentazione che attesti dell’avvenuta riconsegna.

2. Chi arriva nell’Italia continentale dalla Sardegna e dall’estero (anche Città del Vaticano e San Marino), l’orario del divieto di circolazione è posticipato di 4 ore.

3. Coloro che vanno in direzione della Sardegna l’orario del termine del divieto di circolazione è anticipato di 4 ore, mentre per i veicoli diretti all’estero è anticipato di 2 ore.

4. Coloro che circolano in Sardegna che arrivano dalla penisola, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. I veicoli che dalla Sardegna sono diretti ai traghetti, ad eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, non sono soggetti al divieto di circolazione.

5. Per chi invece è diretto verso i principali interporti di rilevanza nazionale, ai terminal intermodali e agli aeroporti, l’orario del termine di divieto di circolazione è anticipato di 4 ore.

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